Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.
Art. 35, c.3
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
 a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile  per  le  attività  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l’accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita’  di accesso   ai   dati   di   cui    all’articolo    58    del    codicedell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82;
 c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione  d’ufficio dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.


 
