Art. 36 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati.
Art. 35, c. 1,2
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
 propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti
 informazioni:
 a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
 b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
 c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di
 posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del
 provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai
 rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
 d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la
 modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
 corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta
 Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso
 con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
 istituzionale, a cui presentare le istanze;
 e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
 procedimenti in corso che li riguardino;
 f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
 l’adozione di un provvedimento espresso e o
 g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una
 dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso
 dell’amministrazione;
 h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
 dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
 casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i
 modi per attivarli;
 i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la
 sua attivazione;
 l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di
 cui all’articolo 36;
 m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le
 modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
 elettronica istituzionale;
 n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati
 attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non
 siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere
 avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere
 l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali
 atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine
 congruo.


