Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 13, c. 1, lett. b) e c)
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
 c) all’illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena accessibilità  e  comprensibilità dei  dati,   dell’organizzazione dell’amministrazione,    mediante    l’organigramma    o     analoghe
 rappresentazioni grafiche;


 
