Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 32, c. 1
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualità dei servizi pubblici
Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 32, c. 1
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